Anticipazione del prezzo negli appalti pubblici, con il decreto rilancio viene innalzata al 30%20/6/2020 Con il c.d. Decreto rilancio (D.L. n. 34/2020) il Governo ha esteso l’anticipazione del prezzo prevista dall’art. 35, comma 18, D. Lgs. N. 50/2016 implementandola sino al 30% dell’imposto contrattuale.
Possono usufruire dell’implementazione non solo i contratti affidati con le nuove gare ma anche quelli in corso di esecuzione e per i quali gli appaltatori abbiano già usufruito dell’anticipazione originariamente prevista. Di seguito il testo integrale della norma: “1. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono gia' stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, puo' essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. 2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione di cui al medesimo comma puo' essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che hanno gia' usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano gia' dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e la determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme gia' versate a tale titolo all'appaltatore.” #FocusAppalti
0 Comments
Riportiamo il commento dell'Avv. Antonio D'Agostino su Diritto 24 - Sole 24 ore, in materia di soccorso istruttorio e vizi (formali) dell'offerta tecnica.
Gli ultimi arresti della giurisprudenza amministrativa offrono uno spunto molto interessante per comprendere la portata e i limiti di un istituto che ha consentito una rilevante semplificazione nelle procedure di gara, offrendo alle stazioni appaltanti e ai concorrenti la possibilità di concentrarsi sulla concretezza dei dati analizzati piuttosto che sui loro elementi formali. Ed infatti è stato ritenuto che "nell'ambito di una procedura di gara ad evidenza pubblica non è possibile ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio, previsto dall'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di procedere ad integrazioni dell'offerta tecnica" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 10.9.2019, n. 10807). Ancor più di recente si sono registrati altri precedenti che hanno comunque iniziato a mutare la rotta rispetto all'originaria direttrice, iniziando a tracciare un discrimine tra carenze formali ed essenziali anche per le offerte tecnica ed economica. In particolare, è stato ritenuto che "ai sensi dell'art. 83, comma 9, Codice dei contratti pubblici, è esclusa la sanatoria di ogni irregolarità essenziale afferente all'offerta tecnica e a quella economica; il soccorso istruttorio non è, quindi, ammissibile come strumento per correggere una carenza essenziale dell'offerta" (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 3.12.2019, n. 13812). Una più decisa virata nella linea interpretativa relativa al soccorso istruttorio sembra invece aversi nelle più recenti sentenze del giudice amministrativo che, pur nel rispetto dell'immanente principio di par condicio competitorum, inizia a ritenere operabile una lettura differente del testo legislativo, aprendo alla possibilità di esperire il soccorso istruttorio anche per irregolarità riguardanti il contenuto dell'offerta tecnica, a condizione però che si tratti di aspetti puramente formali. Molto interessante sotto questo profilo è infatti la sentenza del TAR Campania, Napoli, Sez. V, 4.6.2020, n. 2209 che con un obiter dictum precisa che il rimedio del soccorso istruttorio "è utilizzabile in caso di mancata sottoscrizione dell'atto, costituendo un elemento formale, che può essere sanato; del resto una norma del bando che stabilisse l'opposto sarebbe contraria al chiaro disposto dell'ultimo inciso del comma 8 dell'art. 83 citato, secondo il quale "il bando e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice o da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle". Nel caso deciso nella sentenza in disamina il TAR si riferiva all'eventuale mancata sottoscrizione di un elaborato costituente l'offerta tecnica, non mancando tuttavia di precisare che se a mancare fosse stato qualsiasi elemento "di contenuto" dell'offerta (ed è proprio questo che è capitato nel caso deciso dal TAR Campania non avendo il concorrente indicato nell'offerta tecnica un dato invece previsto a pena di esclusione nel capitolato tecnico della procedura), la stessa avrebbe dovuto essere esclusa. Sembra dunque trovare sempre più spazio un interessante filone ermeneutico per cui i vizi formali siano da ritenersi sempre emendabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio, anche se riferiti al contenuto dell'offerta tecnica. #FocusAppalti Studio Legale D'Agostino Il testo integrale del contributo è disponibile alla seguente url: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoAmministrativo/2020-06-19/soccorso-istruttorio-integrazioni-offerta-tecnica-regole-divieti-ed-eccezioni-112014.php Golden power, ampliamento dei poteri speciali del Governo in costanza di periodo emergenziale.14/6/2020 Con il decreto legge n. 18/2020, convertito in Legge n. 40/2020, il Governo ha introdotto una serie di disposizioni emergenziali che hanno mutato anche il quadro dell'esercizio del c.d. golden power.
In particolare, con l'entrata in vigore dell’art. 15 del D.L. n. 23/2020 il Governo ha introdotto una temporanea estensione degli obblighi di notifica per l’esercizio del c.d. golden power al fine di monitorare maggiormente, nel contesto di emergenza sanitaria, il quadro delle operazioni societarie rilevanti nei settori di interesse strategico e scongiurare scalate ostili da parte di investitori stranieri in un momento di maggiore difficoltà economica. In base alla norma in questione, “fatta salva l'applicazione degli articoli 1 e 2” del D.L. n. 21/2012, sono soggetti all’obbligo di notifica gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti in tutti i settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 (cfr. prima nota a piè pagina, pag. 3). Inoltre, fino al 31.12.2020: a) sono soggetti all'obbligo di notifica anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione; b) sono soggetti all'obbligo di notifica, in relazione ai beni e ai rapporti di cui al comma 1 dell'articolo 2, del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, nonché ai beni e rapporti nei settori indicati alla lettera a), ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, e il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento; c) la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2012, si applica anche quando il controllo ivi previsto sia esercitato da un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione europea. Si tratta di un’estensione temporanea (per le operazioni concluse tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31.12.2020) dell’obbligo di notifica che riguarda specifiche e limitate ipotesi di operazioni dalle quali derivi l’assunzione del controllo di società o attivi di interesse strategico (per l'individuazione delle quali soccorre l’art. 4 del Reg. UE n. 452/2019 e la nozione di "infrastruttura europea critica "ECI" di cui alla Direttiva Europea n. 114/2008), che ne determinino un cambiamento di destinazione o che determinino l’insediamento stabile dell’acquirente. #FocusAppalti Nella sentenza in commento su #Appaltiperleimprese il TAR Toscana esamina la disciplina in tema di avvalimento ed offre un interessante spunto per comprendere i limiti e le condizioni del “prestito” dei requisiti nel campo dei servizi e delle prestazioni professionali. In particolare, secondo il giudice amministrativo, la formulazione letterale dell’art. 89 consente la possibilità per i concorrenti di avvalersi di titoli di studio e professionali nonché delle esperienze professionali e delle capacità di altri soggetti. Il prestito è tuttavia subordinato al fatto che l’ausiliario esegua direttamente i lavori o i servizi per cui le capacità sono richieste. Non cambia la disciplina anche se ausiliaria e ausiliata appartengono allo stesso gruppo considerando che, secondo la più recente giurisprudenza che ha affrontato la problematica (Cons. Stato sez. V, 3 aprile 2019, n. 2191; 6 ottobre 2018, n. 5750; T.A.R. Lazio, Latina, 30 maggio 2019, n. 401) e gli orientamenti manifestati dall’A.N.A.C. in sede di pareri di precontenzioso (delibera 2 maggio 2018 n. 419), nessuna rilevanza può essere attribuita al fatto che le due società stipulanti il contratto di avvalimento facciano parte dello stesso gruppo societario. Ed infatti, l’art. 89 del d.lgs. n. 50/2006 non ha riproposto le previgenti semplificazioni normative che, in ipotesi di imprese appartenenti allo stesso gruppo, ritenevano superflua la stipulazione di un formale contratto di avvalimento, essendo sufficiente una dichiarazione unilaterale attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (Cons. Stato sez. VI, 13 febbraio 2018, n. 907; si veda anche la precisazione temporale presente in Cons. Stato sez. III, 27 giugno 2019, n. 4418). Consulta il testo integrale del contributo su http://www.appaltiecontratti.it/2020/06/15/avvalimento-dei-titoli-di-studio-negli-appalti-di-servizi-condizioni-e-limiti/ #FocusAppalti |
Categorie
All
Archivi
January 2024
|