Golden power, ampliamento dei poteri speciali del Governo in costanza di periodo emergenziale.14/6/2020 Con il decreto legge n. 18/2020, convertito in Legge n. 40/2020, il Governo ha introdotto una serie di disposizioni emergenziali che hanno mutato anche il quadro dell'esercizio del c.d. golden power.
In particolare, con l'entrata in vigore dell’art. 15 del D.L. n. 23/2020 il Governo ha introdotto una temporanea estensione degli obblighi di notifica per l’esercizio del c.d. golden power al fine di monitorare maggiormente, nel contesto di emergenza sanitaria, il quadro delle operazioni societarie rilevanti nei settori di interesse strategico e scongiurare scalate ostili da parte di investitori stranieri in un momento di maggiore difficoltà economica. In base alla norma in questione, “fatta salva l'applicazione degli articoli 1 e 2” del D.L. n. 21/2012, sono soggetti all’obbligo di notifica gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti in tutti i settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 (cfr. prima nota a piè pagina, pag. 3). Inoltre, fino al 31.12.2020: a) sono soggetti all'obbligo di notifica anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione; b) sono soggetti all'obbligo di notifica, in relazione ai beni e ai rapporti di cui al comma 1 dell'articolo 2, del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, nonché ai beni e rapporti nei settori indicati alla lettera a), ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, e il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento; c) la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2012, si applica anche quando il controllo ivi previsto sia esercitato da un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione europea. Si tratta di un’estensione temporanea (per le operazioni concluse tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31.12.2020) dell’obbligo di notifica che riguarda specifiche e limitate ipotesi di operazioni dalle quali derivi l’assunzione del controllo di società o attivi di interesse strategico (per l'individuazione delle quali soccorre l’art. 4 del Reg. UE n. 452/2019 e la nozione di "infrastruttura europea critica "ECI" di cui alla Direttiva Europea n. 114/2008), che ne determinino un cambiamento di destinazione o che determinino l’insediamento stabile dell’acquirente. #FocusAppalti
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