L'art. 103 del D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) ha introdotto una sospensione di tutti i termini dei procedimenti amministrativi. In base alla norma in questione, "ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020". Sulla portata applicativa di tale norme di è espresso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che con una circolare ha chiarito che debba ritenersi applicabile anche alle procedure di gara, i cui termini di presentazione delle offerte (come anche di tutti i subprocedimenti quali soccorso istruttorio, anomalia, comprova, etc.) dovrebbero essere sospesi dal 23.2.2020 per riprendere il loro residuo decorso dal 15.4.2020. Nella circolare non si manca tuttavia di precisare che, essendo la sospensione disposta nell’interesse del soggetto onerato dell’osservanza del termine, non vi sarebbero impedimenti alla prosecuzione delle attività, compatibilmente con le esigenze di contenimento dei contagi. Per tale ragione il Ministro conclude invitando gli uffici a valutare "l’opportunità di rispettare, anche in pendenza della disposta sospensione e limitatamente alle attività di esclusiva pertinenza dell’amministrazione aggiudicatrice, i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, nei limiti in cui ciò, al pari delle altre iniziative di carattere organizzativo ed amministrativo, sia compatibile con le misure di contenimento della diffusione del COVID-19”. Laddove vi fossero dubbi sulle modalità di applicazione della norma da parte delle stazioni appaltanti è quindi consigliabile l'inoltro di una richiesta di chiarimento. Di seguito il testo integrale della Circolare. #FocusAppalti [email protected]
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January 2024
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