Le nuove misure emergenziali introdotte dal decreto prevedono una proroga ulteriore di tutti i procedimenti amministrativi sino a tutto il 15 maggio 2020. Di conseguenza, come in precedenza stabilito dall'art. 103 del D.L. n. 18/2020, ai fini del computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020. Anche la giustizia resta ferma, ad eccezione dei procedimenti cautelari. Viene infatti introdotta una proroga ulteriore della sospensione già prevista dal D.L. n. 18/2020 per i giudizi civili, penali e contabili fino all'11 maggio 2020. Differente la sorte dei processi amministrativi, in relazione ai quali "sono ulteriormente sospesi" (così recita l'art. 36, comma 3 del D.L. n. 23/2020) soltanto i termini per la notificazione dei ricorsi dal 16 aprile al 3 maggio inclusi. Scarica il testo integrale del decreto legge cliccando sotto. #FocusAppalti [email protected]
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January 2024
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