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Compensazione dei prezzi: pubblicato il decreto attuativo.

30/11/2021

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Sulla GU n. 279 del 23.11.2021 è stato pubblicato il decreto del MIMS recante la “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”.
 
Le istanze di compensazione per l’aumento dei costi dei materiali – quantificate in base alle percentuali determinate nell’allegato decreto – sono disciplinate dall’art. 1 septies del D.L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, secondo il quale “la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni”.
 
Il successivo comma 4 della predetta norma prevede che “per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi”.

In data 25.11.2021 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha pubblicato una circolare interpretativa con cui ha chiarito che “alle eventuali compensazioni non si applica l'istituto della riserva, trattandosi di un diritto che discende dalla legge in presenza dei presupposti ivi fissati” e che, stante la previsione di cui all’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, del cod. proc. amm., sussiste in relazione a tali istanze la giurisdizione del giudice amministrativo con la conseguenza che, in caso di diniego o di riconoscimento parziale, occorrerà impugnare il relativo provvedimento, a pena di decadenza dal diritto, entro 60 giorni dalla sua conoscenza.
 
Infine, qualora residuino partite di lavorazioni eseguite alla data del 15.6.2021 ma non ancora contabilizzate, nell’art. 8, comma 4, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020, così come modificato dall’art. dall’art. 13, comma 1-bis, lett. a) e b), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 è previsto che “il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla data del 15 giugno 2021 e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro il 30 giugno 2021. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato”.
 
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