Il TAR Milano con sentenza 27.1.2021, n. 252 conferma la linea interpretativa oramai diffusa di ritenere possibile la sostituzione del progettista indicato in corso di gara. Secondo il giudice amministrativo il progettista non sarebbe da ritenersi concorrente vero e proprio, bensì un mero collaboratore del concorrente, per tale ragione, non potendo ritenersi sussistente una modificazione dell'offerta o della composizione soggettiva dell'offerente, sarebbe da ritenersi possibile la sostituzione. Del resto, obietta il TAR, l'esclusione del concorrente per una carenza riscontrata in capo a soggetto allo stesso estraneo costituirebbe una violazione dei principi comunitari di cui all’art. 57 comma 3 della Direttiva UE 2014/24, ed in particolare quello di proporzionalità (Corte di Giustizia Europea 30 gennaio 2020, in causa C-395/2019), anche nell'ipotesi in cui la lex specialis nulla abbia previsto per l’ipotesi di sostituzione del progettista , operando l’eterointegrazione della legge di gara con i principi di matrice europea e i principi generali dell’ordinamento interno. #FocusAppalti [email protected]
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January 2024
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