In vista dell'attuazione del PNRR il Governo ha varato nuove disposizioni finalizzate allo snellimento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Una delle modifiche riguarda la possibilità, per la stazione appaltante, in caso di estrema urgenza che possa compromettere la realizzazione degli obiettivi o la celere attuazione del PNRR, di ricorrere alla procedura ex art. 63 del D.lgs. 50/2016 per i settori ordinari e l’art. 125 per quelli speciali, rispettivamente riferiti alla stipula del contratto senza previa pubblicazione del bando o senza l’indizione stessa della gara. In aggiunta, in deroga all’art. 59, commi 1 e 1bis del D.lgs. 50/2016, è ammesso anche l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, su cui è sempre convocata la conferenza dei servizi. In merito al progetto di fattibilità è comunque escluso il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, previsto ora solo per i progetti di competenza statale o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato e di importo pari o superiore ai 100 milioni euro. Non potendo il Consiglio comunque esprimersi sulla congruità del costo. Il decreto stabilisce inoltre che a tutti gli affidamenti derivanti da procedure finanziate con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea si applichi l’art. 125 del codice del procedo amministrativo, con la conseguenza che, in caso di annullamento dell'aggiudicazione, il GA non potrà pronunciare l'inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato. Rilevanti modifiche sono state poi apportate in tema di appalti sottosoglia. Fino al 30 luglio 2023, per lavori di importo inferiore ai 150.000 e per i servizi e forniture, compresa l’attività di progettazione inferiori ai 139.000, la stazione appaltante può procedere anche all’affidamento diretto senza la consultazione di più operatori economici, ferma restando l’osservanza dei principi generali per aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni. Nel caso in cui i lavori o i servizi di cui sopra siano di importo pari o superiore ad euro 150.000 è invece possibile applicare la procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del codice degli appalti. Si aggiunga poi che a norma dell’art. 53 del D.L. in esame, è possibile ricorrere a queste due procedure anche per appalti sopra soglia che riguardino procedure di e-procurement e l’acquisto di beni e servizi informatici basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR. Resta, infine, ugualmente sospesa, fino al 30 giugno 2023, l’applicabilità del divieto di ricorso all’appalto integrato relativo all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori (fatta eccezione per le concessioni, affidamento a contraente generale, finanza di progetto, partenariato pubblico privato). L’art. 49 del D.L. in esame, poi, nel tentativo di adeguare la normativa nazionale al recente orientamento della Corte di Giustizia europea (cause C-63/18, C-395/18 e C-402/18) relativo all’incompatibilità tra il diritto europeo e il limite massimo previsto per il subappalto, ha previsto che sino al 31 ottobre 2021 la percentuale massima subappaltabile sia fissata al 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Viene comunque abrogato il comma 5 dell’art. 105 che prevedeva, per le opere specialistiche, il limite del 30% della singola categoria. È fatto comunque divieto, a pena di nullità, di cedere o affidare a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché l’esecuzione di lavorazioni ricadenti nelle categorie prevalenti e i contratti ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore è tenuto a garantire i medesimi standard previsti nel contratto di appalto, soprattutto in materia di trattamento economico dei lavorati, il decreto prevede infatti che il contraente principale e il subappaltatore siano “responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto”. La disciplina in oggetto è comunque applicabile per le procedure avviate dopo la pubblicazione del D.L. 77/2021, in caso contrario resta vigente quella di cui al D.L. 76/2020. a cura di Michela Rillo #FocusAppalti [email protected]
0 Comments
|
Categorie
All
Archivi
January 2024
|