I chiarimenti resi dalla stazione appaltante hanno lo scopo di contribuire, con un’operazione di interpretazione del testo, a rendere chiaro e comprensibile il significato e la ratio delle clausole della lex specialis.
In nessun caso è tuttavia possibile, attraverso i chiarimenti, attribuire a una disposizione del bando un significato e una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso e, per tale ragione, non sono ritenuti vincolanti per la commissione di gara (Cons. Stato, III, 20 aprile 2015, n. 1993; V, 29 settembre 2015, n. 4441; VI, 15 dicembre 2014, n. 6154). Sul tema, con la sentenza in rassegna il Tar Lecce, sez. III, nella sentenza n. 227/2021 ricorda che “a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis di gara (una avente quale effetto l’esclusione dalla gara e l’altra tale da consentire la permanenza del concorrente), non può legittimamente aderirsi all’opzione che, ove condivisa, comporterebbe l’esclusione dalla gara, dovendo essere favorita l’ammissione del più elevato numero di concorrenti, in nome del principio del favor partecipationis e dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale” (in tal senso - ex multis -: Consiglio di Stato, V, 12 maggio 2017, n. 2232; id., V, 24 febbraio 2017, n. 869; 5 ottobre 2017, n. 4644). Principio contenuto anche nell’art. 83, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 2016 per cui anche i requisiti e le capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali mirano a soddisfare l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti. Con questa premessa e sempre in chiave pro concorrenziale, il giudice amministrativo ha precisato che la Stazione appaltante può rendere chiarimenti dopo la pubblicazione di un bando di gara, purché questi non modifichino la disciplina dettata dalla lex specialis “avendo i medesimi una mera funzione di illustrazione delle regole già formate e predisposte dalla disciplina di gara, senza alcuna incidenza in termini di modificazione o integrazione delle condizioni di gara” (Tar Lecce, sez. III, 10 febbraio 2021, n. 227). In aggiunta, gli stessi chiarimenti possono costituire anche “interpretazione autentica con cui l'Amministrazione chiarisce la propria volontà provvedimentale, meglio delucidando le previsioni della lex specialis” a patto che non sia ravvisabile un conflitto tra le precisazioni fornite dall'Amministrazione ed il tenore delle clausole chiarite, in caso di contrasto infatti si dovrà dare prevalenza al significato oggettivo delle clausole contenute nella lex specialis. Consulta il testo integrale della sentenza a questo link: https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_le&nrg=202000265&nomeFile=202100227_01.html&subDir=Provvedimenti A cura di Michela Rillo #FocusAppalti [email protected]
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Nella sentenza in rassegna il Consiglio di Stato chiarisce la portata applicativa dell'art. 48, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016. Secondo la predetta norma, ai consorziati indicati dal Consorzio per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto, è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Ad avviso del Supremo Consesso, la tesi per la quale il Consorzio Stabile possa essere escluso da un lotto, ma rimanere in gara per gli altri, farebbe del consorzio stabile non più un operatore economico unitario ma moltiplicabile in ragione delle consorziate indicate per l’esecuzione del singolo lotto dell’appalto: il che sarebbe in contrasto con il principio – che si ricava indirettamente dalla norma poc'anzi richiamata, che vieta alle consorziate indicate per l’esecuzione di partecipare in maniera autonoma alla stessa procedura di gara ed impone agli operatori economici di partecipare ad una procedura di gara in un’unica forma. Si verificherebbe, infatti, uno sdoppiamento all’interno della medesima gara dello stesso consorzio, il quale si avvantaggerebbe di tale sua peculiare composizione per eludere la regola generale che impone il possesso dei requisiti generali sin dal momento di presentazione della domanda di partecipazione da parte di tutte le imprese con le quali l’amministrazione viene in rapporto. #FocusAppalti [email protected] |
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