![]() La sentenza in esame della Suprema Corte offre un'interessante disamina delle potenziali responsabilità del direttore dei lavori in caso di crollo dell'opera. In particolare la Cassazione Penale, Sez. IV, con sentenza 26.1.2021, n. 5799 ha avuto modo di chiarire che il direttore dei lavori, in virtù di specifiche competenze tecniche, è tenuto ad assicurare che l’opera venga realizzata secondo le aspettative della committenza, tanto che il suo comportamento debba essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma secondo la cosiddetta "diligentia quam in concreto”, rientrando, pertanto, nei suoi obblighi l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto/capitolato/regole tecniche e l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire che la realizzazione avvenga senza difetti costruttivi. “Ne consegue che non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore; in particolare l'attività del direttore dei lavori si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati”. Nell’inosservanza di siffatta “alta sorveglianza” il giudice di legittimità ha pertanto ravvisato una vera e propria responsabilità del direttore a titolo di colpa. Né è valsa al ricorrente l'invocazione del principio di affidamento in ordine all'altrui corretto agire, il quale non ha valore assoluto ma “incontra il limite logico, che si innesta su chi riveste una posizione di garanzia, funzionale a prevenire il verificarsi del danno. (…) Chi assume tale ruolo sarà sollevato da responsabilità solo ove la sua condotta sia esente da colpa”. Nel caso in questione, dunque, ha ritenuto la Suprema Corte che non poteva neppure parlarsi di un principio di affidamento "legittimo", poiché, in virtù della rilevanza del bene giuridico in questione, è la stessa norma, avendo natura precauzionale, ad imporre alla figura del direttore dei lavori la concreta verifica della regolare esecuzione dei lavori. a cura di Michela Rillo #FocusAppalti studio@avvocatodagostino.com
1 Comment
Barbara Tangherloni
18/10/2022 23:02:18
Perchè nel commento alla Sentenza non si parla anche del progettista?
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