L’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l’impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria.
La vicenda: in seguito all’indizione di una procedura ad evidenza pubblica, la società seconda classificata proponeva ricorso al Tar evidenziando come l’ATI prima in graduatoria non rispettasse tutti i requisiti richiesti dal bando. Il Tar accoglieva il ricorso in questione attestando che “conformemente al combinato disposto dell’articolo 83, comma 8, e dell’articolo 89 del Codice dei contratti pubblici, un’impresa mandataria può sempre fare affidamento sulle capacità degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento, ma a condizione che soddisfi essa stessa i requisiti di ammissione ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria rispetto agli altri operatori economici”. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, essendo di diverso avviso, ha sottoposto la seguente questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea: “se l’articolo 63 della direttiva 2014/24, in combinato disposto con gli articoli 49 e 56 TFUE, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale secondo la quale l’impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria”. Ad avviso del giudice europeo l’art. 83, comma 8 del Codice degli Appalti, obbligando la mandataria ad eseguire le prestazioni oggetto di un appalto in misura maggioritaria rispetto alle mandanti, impone una condizione più rigorosa rispetto a quella prevista dalla direttiva 2014/24. Se è vero, infatti, che l’art. 19, par. 2, della suddetta direttiva consente agli Stati membri di stabilire clausole standard che specifichino le condizioni relative alla capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale dei raggruppamenti e l’art. 63, par. 2 della medesima consente alle stazioni appaltanti di esigere che taluni compiti essenziali siano svolti da un preciso partecipante all’ATI, l’art. 83, comma 8 del Codice degli Appalti elude i confini della normativa europea poiché “una norma del genere non si limita a precisare il modo in cui un raggruppamento di operatori economici deve garantire di possedere le risorse umane e tecniche necessarie per eseguire l’appalto, ai sensi dell’articolo 19, par. 2, di detta direttiva, in combinato disposto con l’articolo 58, paragrafo 4, della stessa, ma riguarda l’esecuzione stessa dell’appalto e richiede in proposito che essa sia svolta in misura maggioritaria dal mandatario del raggruppamento”. (...) “la volontà del legislatore dell’Unione, conformemente agli obiettivi di cui ai considerando 1 e 2 della medesima direttiva, consiste nel limitare ciò che può essere imposto a un singolo operatore di un raggruppamento, seguendo un approccio qualitativo e non meramente quantitativo, al fine di incoraggiare la partecipazione di raggruppamenti come le associazioni temporanee di piccole e medie imprese alle gare di appalto pubbliche.” A cura della dott.ssa Michela Rillo #FocusAppalti [email protected]
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Title: Pursuing Justice: The Pillar of Civilization
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January 2024
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