Breve nota a Cassazione civile, Sez. I, 29/11/2023, n. 33118
Con una recente ordinanza la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi in tema di contabilizzazione delle opere pubbliche. La questione esaminata aveva ad oggetto l’esplicitazione delle riserve da parte dell’impresa esecutrice dei lavori di adeguamento di una linea ferroviaria, reputata tardiva dalla Committenza per non aver provveduto l'appaltatore all’iscrizione delle medesime nel primo documento contabile idoneo a riceverle (in quel caso, il libretto delle misure, non essendo stato tenuto il registro di contabilità), successivo all’insorgere dei fatti costitutivi. La Suprema Corte ha confermato la spettanza di un risarcimento in favore dell’appaltatore osservando come, negli appalti pubblici, il registro di contabilità rappresenti “solo il documento le cui pagine sono "preventivamente numerate e firmate dall'ingegnere capo e dall'appaltatore" e nel quale le singole partite siano iscritte "rigorosamente in ordine cronologico" (R.D. n. 350 del 1895, art. 52”, e che pertanto lo stesso non possa identificarsi “né con il "libretto delle misure", sul quale si annotano "la misura e la classificazione dei lavori" (R.D. n. 350 del 1895, art. 42), né con il "giornale dei lavori" di cui all'art. 40 del R.D. cit., in cui si registra settimanalmente la progressione dei lavori”. Costituendo, dunque, il registro di contabilità l’unico documento contenente una visione unitaria della realizzazione delle opere commissionate, “solo in esso si ha il dovere o l'onere di iscrivere le richieste dell'appaltatore a pena di decadenza, perché da esso soltanto è rilevabile l'incidenza che le varie vicende potranno avere sui costi dell'appalto sia per il committente sia per l'appaltatore, appaltatore che, in particolare, in esso deve iscrivere immediatamente, in applicazione delle regole di diligenza e buona fede, i fatti che può prevedersi incideranno sulla contabilità dei lavori”. Pertanto, sulla scorta dei riferiti postulati, la Suprema Corte ha concluso “che un documento a fogli scomposti non può integrare il registro neppure provvisoriamente; cosicché, in assenza del registro, l'appaltatore avrà la "facoltà" e non l'onere "all'atto della firma d'inscrivere in succinto in quei documenti contabili che devono essere da lui firmati le riserve e le domande che crederà del proprio interesse" e in tal caso "le riserve e le domande non avranno efficacia e saranno considerate come non avvenute ove non siano ripetute nel registro di contabilità nei termini e nei modi indicati nei precedenti artt. 53 e 54" (R.D. n. 350 del 1895, art. 89), una volta che lo stesso sia stato istituito”. #FocusAppalti [email protected]
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