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Concessioni di servizi e verifica di congruità ed attendibilità dell'offerta

4/3/2021

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Nella sentenza in rassegna (TAR Piemonte, Sez. I, n. 73/2021) il giudice amministrativo offre uno spunto molto interessante in merito all'attendibilità ed alla sostenibilità dell'offerta economica in una gara avente ad oggetto una concessione di servizi.

Nella fattispecie era in contestazione la congruità dell'offerta economica dell'aggiudicataria perché la previsione dei ricavi, secondo la ricorrente (seconda graduata) non sarebbe stata realistica alla luce del valore della concessione e del fatturato degli anni precedenti messo a disposizione dal gestore uscente. Lamentava inoltre la ricorrente il mancato espletamento della procedura di anomalia prevista dagli artt. 164 e 183 co. 9 del D.lgs. n. 50/2016.
 
Il TAR ha chiarito al riguardo che:
a) nei contratti di concessione, in cui ​ex lege vi è l’assunzione da parte dell’impresa di un necessario margine di rischio economico, sarebbe da ritenersi legittima una scelta imprenditoriali disallineata rispetto alla precedente gestione, purchè sia compatibili con l’oggetto e i mezzi della concessione posta a base di gara;
b) il procedimento di anomalia è un istituto normalmente previsto per i contratti di appalto di opere nei quali l’esposizione di costi, ricavi e utili rappresentano degli elementi statici.

Ne consegue, osserva in conclusione il TAR, che, "fermo restando che l’offerta non deve costituire un azzardo (con rischi di mala gestio o addirittura di interruzione del servizio), sono e restano fisiologicamente diversi i parametri economici da cui muove il giudizio di credibilità del progetto. I dati dei costi e ricavi storici indicati negli atti di gara, invocati dalla ricorrente, nella logica della procedura rappresentano non un limite invalicabile (se fossero tali non vi sarebbe sostanziale margine per le scelte di rischio propriamente imprenditoriale che la concessione implica, né sarebbe mai possibile, al rinnovo della concessione, prospettare una evoluzione dell’equilibrio contrattuale pur a fronte, ad esempio, di un mercato in forte evoluzione) ma dei parametri oggettivi per la formulazione da parte dei concorrenti di una offerta secondo una strategia di impresa che ogni concorrente può, ed anzi deve nello spirito dell’istituto, liberamente progettare a partire dalle condizioni date".

a cura di Michela Rillo
#FocusAppalti
studio@avvocatodagostino.com

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