Con l'art. 1 septies del D.L. n. 73 del 25.5.2021 conv. in L. 24.7.2021, n. 107 sono state introdotte nuove disposizioni "urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici”. In particolare, la nuova norma prevede la possibilità di dar luogo a compensazioni (in aumento o diminuzione) per tutti i contratti in corso di esecuzione i cui materiali di necessario approvvigionamento – che verranno meglio precisati con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da emanarsi entro il 31.10.2021 - abbiano subito aumenti eccezionali nel primo semestre dell’anno 2021. Viene nella sostanza reintrodotto il meccanismo della compensazione del caro materiali in precedenza previsto dall'art. 133 del D. Lgs. n. 163/2006 e poi abrogato dal successivo D. Lgs. n. 50/2016. Secondo la norma in questione, si procederà a compensazione se, per lavori (compresi servizi e forniture) eseguiti e contabilizzati dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, verranno rilevate variazioni superiori all’8% per l’anno 2021 o al 10% complessivo se riferite a più anni; in quest’ultimo caso, restano però ferme le variazioni già in precedenza rilevate dai decreti adottati ex art. 216, 27-ter d.lgs. 50/2016 (art. 133, 6 d.lgs.163/2006). In deroga ai canonici 60 giorni previsti dalla normativa generale, è sancito il termine di quindici giorni, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero, per l’inoltro da parte dell’appaltatore dell'istanza di compensazione per le variazioni in aumento. Sarà invece possibile per la stazione appaltante avviare la procedura d’ufficio e procedere ad eventuali recuperi per le variazioni in diminuzione. Potranno essere utilizzate risorse appositamente accantonate per gli imprevisti (nei limiti del 50%), nonché somme per le quali non sia già stata prevista un’apposita destinazione. Qualora le risorse siano insufficienti è altresì istituito il Fondo per l’adeguamento dei prezzi di importo pari al 100 milioni per l’anno 2021. Restano esclusi dall’utilizzo della predetta somma i concessionari di opere pubbliche nell’osservanza dei principi sottesi al rapporto di concessione (qual è il trasferimento a carico del concessionario del rischio economico-finanziario: all'articolo 142, comma 4 d.lgs. 163/2006 e all'articolo 164, comma 5 d.lgs. 50/2016). a cura di Michela Rillo [email protected]
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